Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

 1) Nuovi termini di emissione delle fatture immediate da luglio 2019

A partire da luglio 2019 la fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Nulla cambia nei termini di emissione della fattura differita che continuerà ad essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L’allungamento dei termini di emissione della fattura immediata riguarderà sia le fatture elettroniche sia le fatture “tradizionali” (emesse, ad esempio, da soggetti aderenti al regime dei minimi e  dei forfettari).

Fino al 30 giugno 2019 la fattura immediata deve continuare ad essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione ma non saranno applicate sanzioni in molti casi (vedi punto 2).

Se la data di emissione della fattura sarà diversa dalla data di effettuazione dell’operazione sulla fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione e tale data sarà rilevante per la liquidazione Iva di competenza (vedi punto3).

2) Non applicazione di sanzioni per invii tardivi della fattura per il primo periodo

In generale la fattura si considera emessa quando è trasmessa al Sistema di Interscambio. La fattura dovrebbe quindi essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno in cui è emessa la fattura.

Una fattura emessa tardivamente comporta una sanzione dal 90 al 180 per cento dell’Iva esposta sulla fattura stessa (art.6 D.Lgs 471/1997).

Fino al 30 giugno 2019 (per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale) e fino al 30 settembre 2019 (per i soggetti con liquidazione Iva mensile):

– non sono previste sanzioni se la fattura viene trasmessa la Sistema di Interscambio entro il termine di liquidazione Iva di competenza;

– la sanzione per la tardività della fatturazione è ridotta dell’80 per cento se la fattura è trasmessa al Sistema di Interscambio entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

3) Indicazione della data di effettuazione sulla fattura

A decorrere dal 1° luglio 2019 nei casi in cui la data di emissione della fattura è diversa dalla data di effettuazione dell’operazione o dalla data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, la data di effettuazione deve essere indicata nella fattura.

Questa disposizione deve essere applicata sia nei casi di fattura immediata sia nei casi di fattura differita.

4) Abrogazione del numero di protocollo acquisti

Viene abrogato l’obbligo di apporre il numero di protocollo sulle fatture di acquisto prima della loro registrazione.

L’abrogazione dell’obbligo è in vigore dal 24 ottobre 2018.

5) Tempi in cui esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva

La detrazione Iva può essere esercitata entro il mese di effettuazione dell’operazione purchè la fattura sia stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’Iva relativa alle fatture di acquisto di operazioni effettuate nell’anno precedente può essere detratta solo nell’anno di ricezione della fattura.

Le modifiche sono in vigore dal 24 ottobre 2018.

In ogni caso la detrazione Iva può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

6) Termini di registrazione delle fatture

Le fatture emesse devono essere registrate, nell’ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al mese di effettuazione.

E’ stato quindi allungato il termine entro cui devono essere registrate le fatture emesse che, prima della modifica, era stabilito entro 15 giorni dall’emissione.

Con riferimento alla fase di registrazione delle fatture di acquisto è stato abrogato l’obbligo di apposizione del numero di protocollo sulle fatture di acquisto.

La modifica riguarda sia le fatture elettroniche sia le fatture cartacee/analogiche.

Le modifiche sono in vigore dal 24 ottobre 2018.

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