Il giudice di pace di Castelnuovo contro l’obbligo di rivolgersi agli autocarrozzieri convenzionati con le assicurazioni

Il giudice di pace di Castelnuovo contro l’obbligo di rivolgersi agli autocarrozzieri convenzionati con le assicurazioni

Ogni automobilista ha il diritto di far riparare la propria auto presso il proprio autocarrozziere di fiducia. Un principio ormai affermato nella giurisprudenza di tutta Italia che ora trova conferma anche in provincia di Lucca grazie a una sentenza del giudice di pace di Castelnuovo Garfagnana che ha smontato il cosiddetto obbligo di risarcimento “in forma specifica” proposto da alcune compagnie assicurative. In poche parole sarebbe illegittima la prescrizione contenuta in questo tipo di polizze di far eseguire i lavori sulla propria auto esclusivamente nelle carrozzerie e nelle officine convenzionate. Una notizia che coinvolge in prima persona tutti gli automobilisti e le oltre 200 imprese di carrozzeria della provincia di Lucca.

Un caso che si è sviluppato tutto all’interno della nostra provincia che è partito da un incidente avvenuto sulle strade della Garfagnana e che viene ora segnalato dalla Cna autoriparazioni, con l’invito a tenersi in guardia dalle prescrizioni contenute da questo particolare tipo di polizze. A essere coinvolta in prima persona è stata l’Autocarrozzeria Cipriani di Massarosa, che dopo aver eseguito la riparazione dell’automobile coinvolta ha chiesto di essere interamente risarcita dall’assicurazione che in un primo momento aveva liquidato solamente l’80% del lavoro svolto per poi essere condannata dal giudice di pace al pagamento dell’intero importo. In questo modo il carrozziere ha evitato di doversi rivalere sul cliente, come invece era stato richiesto dalla compagnia di assicurazione.

Tra le motivazioni della sentenza, la 34 del 2014, si trova infatti il divieto di imporre al danneggiato l’obbligo di rivolgersi a un’officina convenzionata per le riparazioni di un veicolo. Questo perché è legittimo affidare l’incarico a una ditta in grado di riscuotere la fiducia del proprietario, e quindi anche a un eventuale carrozziere indipendente. Senza considerare che questo obbligo è in conflitto con i principi europei di libera circolazione dei servizi. Il giudice di pace inoltre dispone anche la liquidazione del cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura per l’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario, anche in assenza di un’eventuale giustificazione dell’utilizzo dell’auto incidentata.

«Purtroppo casi del genere sono piuttosto frequenti – aggiunge Franco Menichetti, della carrozzeria Biagi e Menichetti –. Nell’ultimo anno alcune compagnie assicurative hanno trasformato in prassi l’obbligo, non dovuto, di rivolgersi alle carrozzerie convenzionate con il risultato di aver visto all’ultimo momento alcuni clienti abituali dover rinunciare al lavoro eseguito dalla loro officina di fiducia».

«Per questo invitiamo gli automobilisti a prestare attenzioni alle condizioni contrattuali contenute nella polizza rc auto e a far valere i propri diritti – conclude il presidente di Cna autoriparazioni, Roberto Dalle Mura –. La nostra associazione si sta muovendo anche a livello nazionale per costruire una proposta di disegno di legge sulla rc auto in grado di riunire le associazioni nazionali delle carrozzerie che tuteli i diritti degli automobilisti e degli autoriparatori».

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