Scade il 31 maggio la dichiarazione F-GAS 2017

Scade il 31 maggio la dichiarazione F-GAS 2017

Si informano le imprese che, anche per quest’anno, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas.

A tal proposito gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di F-Gas devono presentare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di impianto presente in azienda. Tale dichiarazione, relativa al 2016, disponibile accedendo al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/dichiarazione-fgas-2016  deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica anche in caso di emissione zero in atmosfera, cioè quando l’impianto non ha subito rabbocchi di gas nel corso dell’anno precedente entro il 31 maggio prossimo.

Si ricorda che per i soggetti inadempimenti le sanzioni amministrative di omesso invio vanno da 1.000 a 10.000 Euro.
Pertanto in presenza di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e di sistemi di protezione antincendio invitiamo le aziende a verificare ,tramite la documentazione tecnica (libretto di istruzioni e caratteristiche costruttive) o attraverso le etichette applicate sul macchinario se l’impianto contiene ”f-gas” delle tipologia prescritta ed in quale quantità (3 kg o più). In caso di dubbio consigliamo di contattare il vostro manutentore o fornitore di fiducia anche in merito alla verifica della corretta tenuta del “Registro dell’Apparecchiatura” nonché per l’effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge.
Alcuni esempi:


1-Apparecchiature fisse di refrigerazione
2-Raffreddamento di prodotti o spazi di immagazzinamento es: Frigoriferi e congelatori, anche domestici
3-Banchi per gelaterie;
4-Magazzini refrigerati / frigoriferi;
5-Impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali;
6-Lavanderie a secco (a titolo di esempio ricordiamo che le macchine con una capacità di lavaggio fino a 15 kg di vestiario, solitamente contengono quantità inferiore a 3 kg di gas fluorurato)
7-Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria
8-Raffreddamento / controllo temperatura
Contenuto fgas da < 0,5 kg (impianti domestici) a > 100 kg.
Molto usati HFC, in impianti più vecchi HCFC (es: R22) esclusi da fgas.
Nuovi impianti: no fgas es: R744, R600a, R290, R1270, R717.
9-Pompe di calore
Utilizzate in ambito sia domestico sia commerciale / industriale, per riscaldamento / raffreddamento ambienti, produzione acqua calda, recupero calore ecc…
Carica normalmente compresa tra 0,4 kg (pompe per acqua calda) e 100 kg (usi industriali).
Presenti:
fgas tipo R134a (HFC), R407c (miscela fgas);
No fgas tipo R744, R600a, R290, R1270, R717.
10-Impianti fissi protezione antincendio
11-Impianti composti da uno o più contenitori interconnessi, comprese le parti associate.
Presenti HFC e PFC, entrambi fgas.

A seguito dei numerosi quesiti riteniamo inoltre opportuno chiarire nuovamente che per “operatore” (la figura che è tenuta a fare le comunicazioni), non si intende automaticamente il proprietario dell’impianto che contiene gas fluorurati;  per operatore si intende la “persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti”. L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
– libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
-controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento;
– il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Per Operatore si può pertanto intendere l’Installatore se c’è un contratto che delega a lui il controllo effettivo e totale su apparecchiatura o impianto.

Se c’è solo il contratto di manutenzione od assistenza è sempre il proprietario a dover fare la dichiarazione .

Sempre qualora l’installatore si configuri come Operatore, andrà compilata una dichiarazione per ciascuna apparecchiatura/impianto di cui risulta essere responsabile in toto da contratto e per ogni sede andranno conteggiati quanti sistemi ed apparecchiature ci sono del tipo rientrante nella normativa in oggetto.

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