Area Lavoro

 

10/08/2018 Il “ Decreto dignità “ è stato convertito in legge, le novità entreranno in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in gazzetta.

Per i contratti a tempo determinato è stata introdotta una norma transitoria pertanto le novità si applicano ai contratti a termine stipulati dopo l’entrata in vigore del D. L.  e ai rinnovi e proroghe successivi al 31/10/2018.

Il quadro normativo sarà:

  • Fini al 13/07/18 applicazione delle vecchie regole previste dal D.L. 81/2015
  • Dal 14/07/2018 alla data di conversione in legge del D.L 87/2018 applicazione delle novità introdotte dal D.L. ( durata massima 24, mesi massimo 4 proroghe e causali se necessario)
  • Dalla data di conversione in legge al 31/10/2018:
  • Applicazione nuove regole ai contratti a termine instaurati per la prima volta.
  • Applicazione vecchie regole in vigore fino al 13/07/18 ( durata 36 mesi, no causale, 5 proroghe) per i contratti che vengono prorogati ( stipulati prima della conversione in legge e che giungono a scadenza durante tale periodo) o rinnovati ( cioè per coloro per i quali è intercorso un precedente rapporto a termine prima della conversione in legge del D.L.
  • dal 1 novembre 2018 : applicazione nuove regole anche per le proroghe e i rinnovi.

23/07/2018 DECRETO LEGGE “DIGNITA”: approfondimento

Il Decreto Legge “Dignità” approvato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 14 luglio 2018 porta con sé una serie di modifiche riguardanti la normativa del lavoro.

 

INDENNITÀ PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Nel caso che il Giudice accerti l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo l’indennità riconosciuta al lavoratore è modificata nella misura non inferiore

a 6 mensilità – anzichè 4 e non superiore a 36 mensilità – anziché 24.

 DELOCALIZZAZIONI

Per le aziende che ricevono aiuti di Stato che, delocalizzano le attività prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine degli investimenti agevolati, saranno previste sanzioni da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto, oltre alla restituzione del beneficio con interessi pari al Tasso di riferimento maggiorato di 5 punti. Viene inoltre previsto il recupero dei benefici anche nel caso avvengano riduzioni dei livelli occupazionali, salvo i casi di giustificato motivo oggettivo, nei 5 anni successivi alla concessione di aiuti di Stato.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Si riduce la durata massima del contratto a termine, che passa dagli attuali 36 mesi a 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi, il numero di proroghe ammesse è ridotto da

5 a 4, e viene aumentato, in occasione di ciascun rinnovo, dello 0,50% il contributo dell’1,4% per il finanziamento della NASPI

La stipula dei contratti a termine continuerà ad essere “ACAUSALE” solo in caso di durata non superiore a 12 mesi, sarà invece necessaria la causale sia nel caso di durata superiore a 12 mesi sia nel caso di rinnovo successivo al primo contratto o anche al 1° contratto se di durata superiore a 12 mesi  e saranno ammessi solo in presenza di una delle seguenti causali da indicare per iscritto:

  • esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

I contratti a tempo determinato per le attività stagionali potranno essere prorogati o rinnovati liberamente, senza dover indicare la causale.

Le modifiche in esame riguarderanno sia i contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione sia le proroghe e i rinnovi dei contratti già in essere a tale data.

SOMMINISTRAZIONE

Le modifiche apportate riguarderanno anche i rapporti a tempo determinato instaurati tra lavoratori e agenzia di somministrazione. (Durata massima, causali, numero di proroghe, e costi più elevati per i rinnovi).

Aggiornamento 23/07/2018

06/06/2018 – PAGAMENTO RETRIBUZIONI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO

Dal 1.07.2018 non sarà più possibile per il datore di lavoro pagare in contanti gli stipendi.

Il pagamento della busta paga dovrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale con i seguenti strumenti:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare, consegnato direttamente al lavoratore (o suo delegato).

Il divieto di utilizzare i contanti è valido per tutti i rapporti di lavoro subordinato: rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato; contratti a tempo pieno e part-time; contratti di apprendistato; soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati; contratti a chiamata, job sharing e tutte le altre forme di lavoro flessibile (anche co.co.co).

La norma non trova applicazione nella Pubblica Amministrazione e nei rapporti di lavoro domestici come colf e badanti. Ai datori che non rispetteranno l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma che varia da € 1.000 a € 5.000.

La norma fissa anche un altro principio, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, dal 01/07/18 la prova del pagamento sarà la tracciabilità del pagamento stesso.

 

09/07/2018-   DECRETO DIGNITA’ – CONTRATTI A TERMINE

 COSA CAMBIA

Il nuovo decreto interviene sui contratti a termine modificandone la durata e le proroghe, si passa infatti da una durata complessiva dei vari rapporti intercorsi con lo stesso datore di lavoro di 36 mesi con un limite di 5 proroghe a una durata complessiva di 24 mesi e un limite di 4 proroghe.

La stipula dei contratti a termine continuerà ad essere “ACAUSALE” solo in caso di durata non superiore a 12 mesi. Sarà invece necessaria la causale nel caso di durata superiore a 12 mesi sia nel caso di rinnovo successivo al primo contratto o anche al 1° contratto se di durata superiore a 12 mesi

Le modifiche apportate riguarderanno anche i rapporti a tempo determinato instaurati tra lavoratori e agenzia di somministrazione.

E’ previsto anche l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale attualmente pari all’ 1,4%.

Le nuove regole entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. , diversamente da quanto accaduto nelle precedenti riforme nelle quali le nuove regole hanno riguardato solo i nuovi contratti instaurati dopo l’entrata in vigore delle stesse, le modifiche in esame riguarderanno invece anche le proroghe e i rinnovi dei contratti già in essere a tale data.

 

01/06/2018 – Premi di risultato detassabili e welfare – chiarimenti Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, dedicata alle agevolazioni connesse alle politiche retributive di welfare e ai premi di risultato detassabili. Il documento illustra:

  1. a)il contenuto delle novità normative introdotte nel 2017 e nel 2018, sia in materia di premi di risultato (es. nuovo beneficio contributivo in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori; conversione del premio monetario in contributi di previdenza complementare e assistenza sanitaria) che di welfare (es. copertura rischio non autosufficienza; acquisto o rimborso biglietti trasporto pubblico locale)
  2. b) chiarimenti su alcuni aspetti interpretativi emersi dopo la circolare 28/E (es. premi di risultato erogati in misura differenziata ai dipendenti; misurazione del risultato incrementale; valenza del termine per il deposito del contratto).

 

Responsabilità solidale negli appalti applicabile anche ai contratti di sub-fornitura e altre fattispecie

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la pubblicazione della circolare n.6 del 29 marzo 2018 ha preso atto dell’orientamento recentemente espresso dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il regime di solidarietà negli appalti previsto dall’art.29 della Legge Biagi, si applica anche nell’ipotesi della subfornitura, estendendolo anche ad altre fattispecie contrattuali.

In particolare, il committente è obbligato in solido con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti del subfornitore stesso, entro il limite di due anni dalla cessazione della subfornitura.

L’INL ritiene pertanto che il principio fissato dalla Corte sia estendibile anche: – nell’ambito dei rapporti tra consorzio e società consorziate; nelle ipotesi di distacco (art.30 della Biagi) e distacco internazionale (D.lgs. n.136/2016) tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali.

Nessun riflesso invece in riferimento agli ulteriori regimi di flessibilità previsti nell’ambito della somministrazione di lavoro e del contratto di trasporto.

 

 

Collaborazioni familiari occasionali – settore turistico/stagionale

Nel 2013 il Ministero del lavoro ha fissato gli indici presuntivi attraverso i quali valutare l’occasionalità della prestazione resa gratuitamente dai collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, commercio e agricoltura, ai fini della loro esclusione dall’obbligo assicurativo all’INPS. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la lettera circolare del 15 marzo 2018 fornisce alcuni parametri utili al fine di stabilire la natura occasionale delle prestazioni rese dai collaboratori familiari nell’ambito del settore turistico, anche stagionale.

Pertanto, anche nel settore turistico la prestazione è considerata “occasionale” con conseguente esonero dall’obbligo di iscrizione alla gestione IVS commercianti, se viene resa per un periodo non superiore a 90 giorni all’anno. Tuttavia, in caso di attività stagionale, detto valore dovrà essere riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale. Considerando ad esempio, l’apertura di una attività stagionale per la durata di tre mesi (pari a 90 giorni), la prestazione dei familiari potrà essere considerata “occasionale” se resa per un numero di giornate non superiore a 22 nel trimestre (valore ottenuto con la seguente proporzione: 365: 90 = 90: x).

 

 

23/02/2018 – Certificazione Unica 2018 – approvati i modelli definitivi

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di certificazione unica 2018 sintetico (da consegnare al percettore del reddito), il modello ordinario con valenza dichiarativa (da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate), le istruzioni per la relativa compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Con riferimento alle tempistiche si segnala che l’invio telematico delle certificazioni uniche dovrà essere disposto entro i seguenti termini: – in via generale, entro il 7 marzo; – per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata, entro il maggiore termine del 31 ottobre. Tutte le certificazioni, a prescindere dai redditi ivi contenuti, dovranno essere elaborate su modello sintetico per essere consegnate ai contribuenti interessati entro il termine del 31 marzo.

 

 

23/02/2018 – Rinnovo CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – Circ. San.Arti. 5.02.2018 n. 2

San.Arti ha comunicato che è stato raggiunto l’Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – Sezione Artigiana Autotrasporti Merci per i dipendenti delle imprese del settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e per i dipendenti delle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie del suddetto rinnovo. Da dicembre 2017 è dovuta la contribuzione al fondo.

 

 

23/02/2018 – Contributo per licenziamenti collettivi – Mess. Inps 8.02.2018 n. 594

L’Inps ha fornito le istruzioni operative relative all’incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex art. 23 D.Lgs. 148/2015

 

 

23/02/2018 – Lavoratori domestici: contribuzione per l’anno 2018 – INPS Circolare n. 15 del 29 gennaio 2018

Fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici.

 

 

Contributo addizionale ASpI

Ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Il contributo addizionale, introdotto dal 1° gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012, non è dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti.

 

Di seguito si riportano le tabelle contributive fornite dall’INPS, valide dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Fasce di retribuzione, senza contributo addizionale

 

 

Fasce di retribuzione, con contributo addizionale – da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i Termini di versamento

Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare e quindi:

  • 1° trimestre 2018 (gennaio – marzo): entro martedì 10 aprile 2018;
  • 2° trimestre 2018 (aprile – giugno): entro martedì 10 luglio 2018;
  • 3° trimestre 2018 (luglio – settembre): entro mercoledì 10 ottobre 2018;
  • 4° trimestre 2018 (ottobre – dicembre): entro giovedì 10 gennaio 2019.

Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.

 

 

23/02/2018 – Dimissioni telematiche: possibili ora anche con smartphone o tablet

Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione dei cittadini e degli operatori l’app “dimissioni volontarie” per comunicare le dimissioni e le risoluzioni consensuali al datore di lavoro ed all’ITL competente. Come noto dal 12 marzo 2016 la procedura telematica è obbligatoria per tutti i lavoratori del settore privato che si dimettono o che risolvono consensualmente il rapporto (ad eccezione di alcune categorie, come ad esempio, i lavoratori domestici, quelli marittimi, genitori durante il periodo tutelato). Il Ministero, pertanto, in un’ottica di semplificazione, permette ora di effettuare la trasmissione tramite smartphone o tablet, attraverso l’app denominata “dimissioni volontarie” – disponibile sia per i dispositivi iOS che Android – scaricabile gratuitamente. Il cittadino potrà accedere alla compilazione del modello solo se in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), mentre i soggetti abilitati potranno accedere con le proprie credenziali di Cliclavoro. L’app permette, quindi, di: – Compilare il modello con l’inserimento delle stesse informazioni previste per il normale invio telematico; – Trasmettere il modello telematico che sarà automaticamente inviato al datore di lavoro e all’ITL competente; – Accedere allo “storico” dei modelli già inviati (con numeri identificativi e ricevute formato pdf).

 

 

01/02/2018 – Prorogato invio del Prospetto informativo disabili

Il Ministero del Lavoro, con Comunicato Stampa diramato ieri, ha informato che la data ultima per l’invio del Prospetto informativo disabili, inizialmente fissata al 31 gennaio, è posticipata al 28 febbraio 2018. Infatti, a seguito di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno i portali istituzionali di MinLav, ANPAL, INL e Cliclavoro, potrebbero verificarsi malfunzionamenti delle piattaforme online.

Scade il 31.01.2018 il termine per la presentazione telematica del prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale al 31.12.2017, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sui disabili. La struttura del modello, da compilare sul sito Cliclavoro, è identica a quella dello scorso anno.

 

 

01/02/2018 – Collocamento obbligatorio disabili – dal 1° gennaio 2018 abrogato il regime di gradualità per i datori da 15 a 35 dipendenti

Si ricorda che, a seguito delle modifiche normative apportate tramite il decreto Milleproroghe del febbraio 2017, l’abrogazione del regime di gradualità per i datori di lavoro con base di computo da 15 a 35 dipendenti (art. 3, c. 2, L. n. 68/1999) è disposta a partire dal 1° gennaio 2018. Ciò significa che il rispetto delle quote di riserva a partire da tale data (1° gennaio 2018), sarà obbligatorio e vigente indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro effettui nuove assunzioni. Entro il termine massimo di 60 giorni dal 1° gennaio 2018, pertanto, i datori di lavoro interessati dovranno attivarsi al fine di adempiere all’obbligo di assunzione. L’abrogazione del regime di gradualità produrrà effetti per i datori di lavoro: che occupano da 15 a 35 dipendenti (datori di lavoro in fascia d’obbligo C); o che siano un partito politico, organizzazione sindacale o organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Per i datori di lavoro sopra elencati, fino al 31/12/2017, trova applicazione il “regime di gradualità”, vale a dire che l’obbligo di assunzione ai fini del collocamento mirato si concretizza esclusivamente in caso di (almeno) una nuova assunzione, valida ai fini della base di computo. Entro il termine massimo di 60 giorni dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro interessati dall’abrogazione del regime di gradualità dovranno attivarsi al fine di adempiere all’obbligo di assunzione (art. 3, c. 1, L. n. 68/1999). A partire da tale data, perciò, l’obbligo di assunzione scatta indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia posto in essere una nuova assunzione, valida ai fini della base di computo.

 

 

01/02/2018 – Autoliquidazione INAIL

Entro il 16 febbraio tutte le aziende devono provvedere all’autoliquidazione del premio dovuto con pagamento in F24 del saldo per l’anno 2017 e dell’acconto per l’anno 2018. L’INAIL ha messo a disposizione sul proprio portale le basi di calcolo che riportano i tassi, i premi artigiani, l’applicazione del fondo amianto e le riduzioni legge 147/2013, andamento infortunistico e premio artigiani. Entro lo stesso termine, andranno inviate in via telematica le richieste di riduzione dei salari per le riduzioni di attività previste per l’anno 2018. Con la compilazione della dichiarazione delle retribuzioni relative all’anno 2017, l’azienda può chiedere di essere ammessa al pagamento dilazionato in 4 rate, con applicazione del tasso di interesse definitivo dello 0.68%.

 

 

01/02/2018 – Ravvedimento operoso – interessi moratori allo 0,30% dal 1° gennaio 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la pubblicazione del D.M. 13 dicembre 2017 ha incrementato il saggio degli interessi legali, attestandolo allo 0,30% in ragione d’anno con decorrenza 1° gennaio 2018. L’intervento ha effetti sul calcolo degli interessi da versare, contestualmente alla sanzione ridotta e al tributo, in caso di ricorso al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) al fine di sanare il tardivo versamento di tributi e ritenute alla fonte.

 

 

01/02/2018 – Ticket licenziamento

A partire dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione per il finanziamento della Cigs saranno tenuti a versare, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo (iniziata dopo il 20 ottobre 2017), un contributo raddoppiato.In particolare, il c.d. ticket licenziamento sarà pari all’82% del massimale di riferimento della Naspi (e, quindi, 979,90 euro) per ogni anno di anzianità del lavoratore, sino ad un massimo di 3 anni. Ove in sede di consultazione (sindacale o amministrativa) non si raggiunga un accordo sugli esuberi, l’importo del ticket licenziamento dovuto sarà triplicato.

 

 

01/02/2018 – Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro”

La Legge di Bilancio innalza le soglie di reddito necessarie per poter beneficiare del c.d. Bonus Irpef da 80 euro. I tetti di 24.000 e di 26.000 euro salgono, rispettivamente a 24.600 e 26.600 euro. La misura prevista specificamente per i dipendenti pubblici che con il rinnovo del CCNL avrebbero superato la soglia oggi vigente per ricevere il bonus – trova applicazione anche ai dipendenti privati.

 

 

01/02/2018 – Pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili

A partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro ed i committenti non potranno più effettuare il pagamento in contanti degli stipendi. Nella Legge di Bilancio per l’anno 2018 viene, infatti, stabilito che, a partire dalla medesima data, le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, dovranno essere pagati esclusivamente attraverso mezzi di pagamenti tracciabili.Il pagamento della retribuzione potrà avvenire solo tramite (i) bonifico sul conto corrente indicato dal lavoratore, (ii) altri strumenti di pagamento elettronici, (iii) pagamento in contanti direttamente allo sportello dell’istituto di credito o dell’ufficio postale ove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, (iv) assegno bancario o circolare da consegnarsi direttamente al lavoratore o a un suo delegato. La delega sarà possibile solo in caso di effettivo e comprovato impedimento. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.Il divieto di pagamento in contanti della retribuzione si applica ai rapporto di lavoro subordinato, ai soci lavoratori di cooperativa ed alle collaborazioni coordinate e continuative. Il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non trova, invece, applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per i rapporti di lavoro domestici. Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni violazione e per ogni lavoratore. Infine, la Legge di Bilancio prevede espressamente che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca, in alcun caso, prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

 

 

01/02/2018 – Minimi retributivi 2018 lavoro domestico

Il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver siglato l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita, ex art. 37 del C.C.N.L. La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1.01.2018.

Link http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-domestico-accordo-sui-minimi-retributivi-anno-2018.aspx/