Area Fiscale e Tributaria

07/08/2019

Proroga dei versamenti e piani di rateazione

07/08/2019

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019

08/07/2019

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – FISSATE LE MODALITA’ TELEMATICHE CON L’USO DEI SERVIZI ON LINE NEL PERIODO DI MORATORIA

Dopo i chiarimenti forniti con la circolare 29 giugno 2019 n. 15/E, dove l’Agenzia delle Entrate illustra la mancata applicazione di sanzioni nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (cfr. Notizia del 28 giugno 2019), si assiste all’emanazione del relativo provvedimento direttoriale che individua le modalità telematiche per adempiere a tale obbligo.

In particolare, i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri utilizzando i servizi on line, messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, così individuati:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Nel presente provvedimento l’Agenzia precisa che i predetti servizi sono messi a disposizione entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo transitorio di 6 mesi, al fine di consentire a tutti i soggetti di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Viene ribadito che la trasmissione telematica può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario, che è tenuto a rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché la copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

03/07/2019

Corrispettivi telematici: cosa fare nel primo semestre

01/07/2019 – Decreto Crescita

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Articolo 11 Split payment

Solo i professionisti torneranno a riscuotere l’Iva sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti destinatari dello split payment. Resta ferma, invece, l’applicazione del meccanismo dello split per le cessioni di beni effettuate nei confronti di Pubbliche amministrazioni, società quotate nonché enti e società controllati da enti pubblici.

Per effetto del decreto in esame, infatti, restano fuori dal perimetro del meccanismo i compensi per prestazioni di servizi – rese a P.A. – assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973. Viene, così, ripristinato l’articolo 17-ter del DPR 633/1972 nella versione antecedente alla modifica apportata dal D.L. 50/2017.

Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove regole, sembra che l’applicazione dello split payment venga meno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del novello decreto e, quindi, i professionisti, da tale data, potranno emettere le fatture per prestazioni professionali applicando le ordinarie modalità.

 

 

Articolo 9

Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro

Sono introdotte disposizioni finalizzate alla revisione del redditometro attraverso l’abrogazione del decreto 16 settembre 2015 che individua le modalità applicative dell’accertamento sintetico delle persone fisiche (redditometro), di cui all’art. 38 comma 5 DPR 600/1973, nello specifico gli elementi indicativi di capacità contributiva.

La norma abrogativa rende inefficaci le disposizioni di tale decreto per i controlli da effettuare in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e seguenti.

Restano, invece, ancora applicabili le disposizioni del decreto agli inviti per fornire dati e a comparire in relazione alle annualità precedenti il 2016 ed agli atti già notificati anche se riferiti ad annualità successive al 2015, né sarà possibile chiedere il rimborso di somme già pagate.

L’abrogazione del Decreto del 16 settembre 2015 è accompagnata dall’introduzione di un’integrazione al comma 5 dell’art.38 DPR 600/1973 che, confermando la revisione biennale degli elementi indicativi di capacità contributiva, prevede che gli stessi siano predisposti dopo aver sentiti l’ISTAT e le associazioni dei consumatori.

Pertanto, fino all’anno 2015 continua ad applicarsi il vigente redditometro mentre per le annualità successive verranno introdotte altre modalità.

Articolo 6

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

Viene previsto l’intero recupero degli iper ammortamenti goduti (no super), nel caso in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive situate all’estero, entro il periodo di fruizione dell’agevolazione. Cambia quindi radicalmente la norma in essere, e nel caso di cessione o trasferimento dei beni all’estero entro il periodo di fruizione dell’agevolazione, il contribuente, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, dovrà restituire l’intera agevolazione goduta fino a quel momento. La variazione in aumento interverrà nella DR relativa al periodo nel quale è stata posta in essere la cessione o il trasferimento dei beni, non sono previste sanzioni e interessi.

La restituzione dell’iper ammortamento non è dovuta quando:

  • la cessione o trasferimento dei beni avviene successivamente al termine di fruizione della maggiorazione del costo (ragionevolmente quello determinato coni coefficienti del DM 1988 e non il piano d’ammortamento civilistico);
  • la cessione del bene iper ammortizzabile è “sostituita” da altro bene iper ammortizzabile (ai sensi dei commi 35 e 36 della legge di stabilità anno 2018).

 

La nuova disposizione trova applicazione per gli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

28/02/2018 – Obbligo di fatturazione elettronica tra partite IVA e verso consumatori finali

Dal 2019 i titolari di Patita Iva dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche sia nei rapporti commerciali con altre imprese sia nei confronti dei consumatori finali.

Le imprese dovranno affrontare il problema dell’emissione delle fatture elettroniche ma dovranno anche organizzarsi per ricevere le fatture elettroniche di acquisto perché le fatture cartacee non avranno nessun valore fiscale. Saranno esonerati dall’obbligo di emissione le imprese e i lavoratori autonomi che si trovano nel regime forfetario.

La CNA è pronta, sia per emettere le fatture elettroniche per conto degli associati, sia per offrire prodotti software per rendere autonome le imprese in questo nuovo obbligo normativo.

Riteniamo che per ogni impresa debba essere trovata la soluzione migliore, sia in termini di tempo che di spesa, per questo è importante avere a disposizione diversi strumenti tra cui poter scegliere.

 Attenzione: il primo appuntamento con la fatturazione elettronica obbligatoria è fissato per il 1° luglio 2018 per la vendita di carburanti da distributori.

I titolari di partita IVA che acquistano carburante per motori presso impianti stradali di distribuzione dovranno documentare la spesa obbligatoriamente tramite fattura elettronica e non sarà più possibile utilizzare la scheda carburante. Restano fuori dalle nuove regole gli acquisti di carburanti effettuati da consumatori privati.

 Riteniamo utile ricordare che dal 1° luglio 2018 cambieranno anche le regole ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo poiché per usufruirne si richiede che l’acquisto di carburante sia comprovato oltre che da fattura elettronica anche da mezzi di pagamento elettronici: carte di debito, di credito o prepagate.

 

 

28/02/2018 – Chiarimenti dell’ABI sugli assegni bancari

Con un comunicato stampa del 3 febbraio, l’ABI interviene per sensibilizzare consumatori e imprenditori su un utilizzo corretto e sicuro del contante, degli assegni e dei libretti al portatore, nonché per ricordare le principali regole contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, aggiornata con il D.Lgs. n. 90/2017.

Nel suo decalogo l’ABI evidenzia che gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1000 euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Le banche, peraltro, consegnano automaticamente alla clientela assegni recanti la dicitura di non trasferibilità prestampata.