A partire dallo scorso 1° Luglio sono in vigore i nuovi termini di emissione delle fatture immediate, infatti nuove indicazioni sono state fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E.
Riepilogando:
la fattura immediata
deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Viene, inoltre, previsto che nella fattura elettronica debba essere indicata la data in cui l’operazione è stata effettuata e cioè:
- quella di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili,
- quella di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi (e in ogni caso di pagamento in tutto o in parte del corrispettivo).
La data di emissione della fattura, invece, sarà quella attestata con la trasmissione del documento attraverso SdI.
la fattura differita
deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sempre che la consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o simili. Essa dovrà comunque concorrere a formare l’IVA a debito nella liquidazione del mese in cui l’operazione è stata effettuata. Anche nella fattura differita dovrà essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Poiché, nella fatturazione differita, le consegne sono plurime, la Agenzia delle Entrate dispone di indicare il giorno dell’ultima consegna; si ritiene, comunque, che nessuno potrà essere sanzionato qualora indichi in fatturazione differita la data dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
Vista la complessità della norma, qualora non si sia già confrontato con i nostri consulenti, gli Uffici della CNA Lucca sono a disposizione per rispondere ai Vs quesiti!
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