Quali sono le novità nella fatturazione elettronica dal 2021? Come ci si dovrà comportare? Rispondiamo ad alcuni dubbi.
Le principali novità riguardano la modifica del tracciato XML, con nuovi Codici Natura e Tipo Documento. Ma cosa fare se arriva o una fattura con un codice sbagliato? E come vanno gestite le fatture datate dicembre 2020 ma inviate al SdI a gennaio? Tra le novità più rilevanti, troviamo le modifiche specifiche del tracciato XML, con l’aggiunta di codici per descrivere la tipologia di documento, la natura dell’operazione o il tipo di ritenuta. L’utilizzo di questo nuovo tracciato sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021, ma è utilizzabile in modo facoltativo già da ottobre 2020.
Vediamo di seguito quali sono le principali modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica nel 2021 e alcuni dei dubbi più comuni su queste novità.
Le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica
La prima modifica riguarda l’aggiunta di Codici Tipo Documento che hanno l’obiettivo di descrivere la fattura che si sta emettendo.
La seconda modifica riguarda i Codici Natura Operazione (anche detto “Codice Natura”)
Di seguito tutti i codici (in grassetto i codici nuovi)
Nuovi codici “Tipo Documento”
Codice | Descrizione |
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | Autofattura per splafonamento |
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Nuovi codici “Natura Documento”
Attenzione: passeranno da 7 a 21. Sarà dunque molto importante prestare attenzione alla compilazione delle fatture.
Codice | Descrizione |
N1 | Operazioni escluse ex art. 15 |
N2.1 | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi |
N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni |
N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Operazioni esenti |
N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | Inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |
Altra novità di minor rilievo riguarda le fatture assoggettate a imposta di bollo: da gennaio 2021 non sarà più necessario indicarne l’importo, che verrà calcolato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
“Codice Natura” errato in fattura: cosa fare?
Il “Codice Natura” viene inserito nelle fatture non soggette a IVA, per le quali si ha l’obbligo di indicare il motivo della non imponibilità tramite, appunto, il Codice Natura: se si riceve una fattura con il Codice Natura errato, si tratta a tutti gli effetti di una fattura irregolare e quindi sanzionabile. Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non si riceverà nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.
Come verranno gestite le fatture tra dicembre 2020 e gennaio 2021
Come si è detto, le modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica entreranno in vigore ufficialmente il 1gennaio 2021. Ci sarà però tolleranza per le fatture datate fino a fine dicembre 2020, compilate con le specifiche tecniche non aggiornate e inviate al SdI entro il 12 gennaio.
Il consiglio generale è quello di applicare sin da subito i nuovi Codici
In allegato file riassuntivo
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