“Fatturazione elettronica 2021: le nuove specifiche tecniche e novità dal 2021”

“Fatturazione elettronica 2021: le nuove specifiche tecniche e novità dal 2021”

Quali sono le novità nella fatturazione elettronica dal 2021? Come ci si dovrà comportare? Rispondiamo ad alcuni dubbi.

 Le principali novità riguardano la modifica del tracciato XML, con nuovi Codici Natura e Tipo Documento. Ma cosa fare se arriva o una fattura con un codice sbagliato? E come vanno gestite le fatture datate dicembre 2020 ma inviate al SdI a gennaio? Tra le novità più rilevanti, troviamo le modifiche specifiche del tracciato XML, con l’aggiunta di codici per descrivere la tipologia di documento, la natura dell’operazione o il tipo di ritenuta. L’utilizzo di questo nuovo tracciato sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021, ma è utilizzabile in modo facoltativo già da ottobre 2020.

Vediamo di seguito quali sono le principali modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica nel 2021 e alcuni dei dubbi più comuni su queste novità.

 Le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

 La prima modifica riguarda l’aggiunta di Codici Tipo Documento che hanno l’obiettivo di descrivere la fattura che si sta emettendo.

La seconda modifica riguarda i Codici Natura Operazione (anche detto “Codice Natura”) 

Di seguito tutti i codici (in grassetto i codici nuovi)

Nuovi codici “Tipo Documento”

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Nuovi codici “Natura Documento”

Attenzione: passeranno da 7 a 21. Sarà dunque molto importante prestare attenzione alla compilazione delle fatture.

Codice Descrizione
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

Altra novità di minor rilievo riguarda le fatture assoggettate a imposta di bollo: da gennaio 2021 non sarà più necessario indicarne l’importo, che verrà calcolato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

“Codice Natura” errato in fattura: cosa fare?

Il “Codice Natura” viene inserito nelle fatture non soggette a IVA, per le quali si ha l’obbligo di indicare il motivo della non imponibilità tramite, appunto, il Codice Natura: se si riceve una fattura con il Codice Natura errato, si tratta a tutti gli effetti di una fattura irregolare e quindi sanzionabile. Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non si riceverà nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.

Come verranno gestite le fatture tra dicembre 2020 e gennaio 2021

Come si è detto, le modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica entreranno in vigore ufficialmente il 1gennaio 2021. Ci sarà però tolleranza per le fatture datate fino a fine dicembre 2020, compilate con le specifiche tecniche non aggiornate e inviate al SdI entro il 12 gennaio.

Il consiglio generale è quello di applicare sin da subito i nuovi Codici

In allegato file riassuntivo

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