Slitta al 30 aprile 2019 il termine per l’invio dello “spesometro” e dell’ ”esterometro”, la cui scadenza originaria era fissata per il 28 febbraio 2019, come anche il termine per l’invio dei dati delle liquidazioni Iva.
E’ quello che si legge nel D.P.C.M. di cui si attende la pubblicazione in G.U., il cui contenuto è stato anticipato il 27 febbraio da un comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nello specifico, per quanto riguarda il cosiddetto “spesometro”, il D.P.C.M. proroga dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute durante il 3° e 4° trimestre 2018, e e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del 2° semestre 2018 (art. 1, comma 1).
Come è noto, si tratta degli ultimi invii in assoluto dello “spesometro”. L’adempimento, infatti, è stato abrogato a partire dal 1 gennaio 2019 perché divenuto superfluo inseguito all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, giacché i dati contenuti nelle fatture sono acquisiti in tempo reale dall’Agenzia delle entrate.
Prorogato al 30 aprile 2019 il cosiddetto “esterometro”, ovvero la comunicazione dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri. Nel D.P.C.M. si fa riferimento alle comunicazioni di gennaio e febbraio: pertanto, queste due scadenze (fissate originariamente al 28 febbraio e 31 marzo) slittano entrambe al 30 aprile e si sommano a quella già fissata per tale data relativa ai dati del mese di marzo. (articolo 1, comma 2).
Nel decreto trova spazio anche la proroga al 10 aprile 2019 dei dati relativi alla liquidazione periodica IVA del quarto trimestre 2018 (articolo 2).
Infine per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche, è stata disposta la proroga, al 16 maggio, del versamento dell’IVA in “reverse charge”, sui telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, originariamente fissata al 16 aprile, seppur con la maggiorazione dello 0,40% mensile, nonché al 31 maggio l’”esterometro” relativo ai mesi di marzo ed aprile (articolo 3).
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