I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. sono i seguenti:
-imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
-imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti;
-chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
-i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
-le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
-i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti
-i gestori rifiuti di imballaggio, di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, di
veicoli fuori uso
-i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di 10
dipendenti: - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
-imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo
non superiore a euro ottomila;
La disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione del
M.U.D.
Ai sensi dell’articolo 258, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
i soggetti che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo
incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.
2.000,00 a €. 10.000,00 (P.M.R. €. 3.333,33);
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine
stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da €. 26,00 a €. 160,00 (P.M.R. 52,00).
I nostri uffici sono a vostra disposizione tutti i giorni dal Lunedi al Venerdì dalle ore 14 alle
ore 18 per appuntamento 0583/4301117 .- 0584/439246
Ci dispiace, i commenti sono chiusi per questo articolo.