Se sei un’impresa o un lavoratore autonomo, CNA Lucca ti offre un servizio completo.
A partire dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore un importante cambiamento nel settore della sicurezza sul lavoro nei cantieri. Come previsto dalla legge 56/2024, la patente a crediti sarà obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi impegnati in lavori nei cantieri temporanei e mobili.
Nelle intenzioni del legislatore, questo nuovo sistema dovrà migliorare la sicurezza nei cantieri e la prevenzione degli infortuni, incentivando il rispetto delle norme attraverso un sistema di penalità e premialità.
La norma di riferimento per la patente a crediti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
CNA ha risposto ad alcune domande frequenti per aiutare le imprese con la patente a crediti:
- Cos’è la patente a crediti?
- Quali sono i soggetti obbligati?
- Quali sono i soggetti esclusi?
- Come si chiede la patente a crediti?
- Come ottenere la patente a crediti?
- Quali sono le sanzioni per il mancato possesso della patente a crediti?
- Quali sono gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori?
1. Cos’è la patente a crediti?
Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. Quali sono i soggetti obbligati?
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 c.1 lett. a) del d.lgs.81/08.
Definizione di cantieri temporanei e mobili (definiti nell’art. 89 co. 1 lett. a, del D. Lgs. 81/08), “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Le disposizioni del CAPO I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 non si applicano: (art. 88 c.2 lett. g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X.
3. Quali sono i soggetti esclusi?
Imprese e lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e i soggetti in possesso di SOA di III classe.
4. Come si chiede la patente a crediti?
Si può presentare domanda per il rilascio della patente a crediti attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
5. Come ottenere la patente a crediti?
La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti posseduti dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedenti. Tali requisiti sono espressamente indicati dalla norma e riguardano:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ITL, la patente sarà resa disponibile in formato digitale, e conterrà le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore;
- autonomo titolare della patente dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. Quali sono le sanzioni per il mancato possesso della patente a crediti?
Le imprese o lavoratori autonomi, privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15 non potranno esercitare la propria attività per lavori in cantieri edili temporanei e mobili e in caso di violazione, saranno soggetti:
- Al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori e comunque non inferiori ai 6.000 euro;
- All’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Informazioni più dettagliate sul servizio saranno comunicate successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo e alla messa on-line del portale INL.
7. Quali sono gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori?
In base all’art. 90 del d.lgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente (ai sensi dell’ art. 27, c.15), di adeguata attestazione di qualificazione SOA.
CNA Lucca è a disposizione delle imprese per:
- Checkup per la verifica dei requisiti previsti per la patente a crediti
- Preparazione documenti necessari
- Presentazione domanda di iscrizione
- Consulenza e assistenza per accedere ai contenuti e per la gestione della patente
- Organizzazione corsi di formazione
- Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione d.lgs 81/08, DVR, designazione RSPP)
Puoi inviarci una e-mail a info@cnalucca.it o richiedere un appuntamento presso le nostre sedi:
Lucca – Via Romana 615/R – Arancio – tel. 0583/4301100
Viareggio – Largo Risorgimento 9 – tel. 0584/439011
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