ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

RIAPERTI I TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE E PROROGA DELLE RATE IN SCADENZA NEL 2022

Nella legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione al decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), trovano spazio ulteriori possibilità a favore dei contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, per il mancato versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021 il cui termine ultimo era fissato al 14 dicembre 2021, nonché per le rate da corrispondere nell’anno 2022.

In particolare, l’articolo 10-quinquies della legge n. 25/2022 permette a questi contribuenti di rientrare nelle definizioni agevolate delle cartelle per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e 2021, nonché per la rata scaduta lo scorso 28 febbraio 2022.

La norma, inoltre, offre ai contribuenti non decaduti la possibilità di continuare ad effettuare i versamenti rateali relativi ai piani di definizione già in essere secondo il calendario fissato nelle seguenti scadenze: 31 maggio 2022, 31 luglio 2022 e 30 novembre 2022, ovvero di versare le predette rate in unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

E’ vero, infatti, che i versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati, in un’unica soluzione, entro le seguenti date:

  • 30 aprile 2022, per le rate scadute nell’anno 2020;
  • 31 luglio 2022, per le rate scadute nell’anno 2021;
  • 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022.

Si ricorda che sono comunque ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018, entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza conseguenze.

Conseguentemente saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021. Le somme, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili, in relazione a tutti quei debiti definibili.

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