Chiarimenti per le imprese

Chiarimenti per le imprese

Per dare alle imprese un servizio sempre più chiaro, la Cna nazionale ha inviato alla Segretria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico una serie di richieste per cui ha ottenuto i seguenti chiarimenti:

  • Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completate le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
  • Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.

  • I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
  • Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse,

Si allega il link per la pagina della Prefettura di Lucca, per maggiori informazioni: http://www.prefettura.it/lucca/news/Comunicato_stampa:Misure_urgenti_di_contenimento_del_contagio_sull_intero_territorio_nazionale_dpcm_22_marzo_2020_comunicazioni_al_prefetto-8623317.htm#News_93414

 Per informazioni Stephano Tesi 0583 4301103  info@cnalucca,it

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