L’agevolazione spetta al conduttore ed è riservata ai soggetti esercenti attività d’impresa. Istituito il codice tributo. L’art. 65, c.1, D.L. 17/3/2020, n.18 (cura Italia), riconosce per l’anno 2020 ai soggetti esercenti attività di impresa un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Esclusioni – il successivo c.2 stabilisce che il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11/3/2020, ossia alle attività che restano aperte durante l’emergenza coronavirus, individuate nel Dpcm 11/3/2020 (per esempio, le farmacie, i negozi di alimentari e le edicole).
Beneficiari – L’agevolazione spetta al conduttore ed è riservata ai soggetti esercenti attività di impresa, perciò non a professionisti, autonomi ed enti non commerciali che non esercitano attività di impresa.
Tra i dubbi, resta da capire se il bonus sia legato al pagamento regolare del canone.
Codice tributo – Per l’utilizzo è istituito il codice tributo per il modello F24 “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto legge 17/3/2020, n.18 (risoluzione 20/3/2020, n. 13/E)
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