Secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.
Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).
Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.
Conseguenze – Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.
Sanificazione – La circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020 prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19; tali operazioni devono essere eseguite:
- da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;
2. nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).
Credito d’imposta – Per le spese di sanificazione è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall’art. 64, D.L. 18/2020.
Cassa integrazione – La particolare rilevanza della procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l’azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all’esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l’attività produttiva.
Articolo tratto da: Ratio Quotidiano
Trova sostegno nella maggioranza di governo la battaglia della CNA a favore degli artigiani e delle altre categorie del lavoro autonomo esclusi dai benefici del Fondo solidarietà “prima casa” previsto dal Decreto Cura Italia. A chiedere che “il governo intervenga per porre fine a una insensata discriminazione” è stata la deputata Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva nella commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera. Moretto ha scritto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e al sottosegretario Pier Paolo Baretta recependo le istanze della nostra Confederazione e chiedendo all’esecutivo di fare un passo indietro rispetto alla “ingiusta esclusione di questi piccoli imprenditori che sono tra i più colpiti in questo momento di difficoltà”. CNA per prima aveva segnalato a Gualtieri la necessità di modificare l’art. 4 del decreto attuativo del 25 marzo, che ammette ai benefici del Fondo soltanto le attività indicate all’art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 8. In questo modo non possono accedere al Fondo Gasparrini gli artigiani, i piccoli commercianti, i coltivatori diretti. Il decreto esclude, inoltre, i liberi professionisti non ordinisti, ammettendo soltanto coloro che aderiscono ad associazioni professionali iscritte nell’elenco del ministero dello Sviluppo economico.