Si vuole ricordare che nelle attuali disposizioni di legge, adottate per evitare la diffusione del contagio da Covid-19 (DPCM 4 marzo 2020), si può ravvedere come unico obbligo per tutti i locali aperti al pubblico quello di mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. In generale, infatti, le disposizioni provvisorie e straordinarie contenute nel decreto si riferiscono alle attività svolte in luoghi in cui si può creare un assembramento consistente di persone (ad esempio luoghi dove si svolgono eventi pubblici) in cui il rischio di contagio è maggiore. Si specifica che i centri estetici e i saloni di acconciatura sono già tenuti ex lege a rispettare norme rigorose in materia di prevenzione della salute pubblica. In particolare le imprese del settore sono assoggettate al rispetto delle norme previste sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008), nello specifico, rispetto all’obbligo di dotarsi dei dispositivi di controllo e prevenzione nei confronti del personale addetto. Le stesse sono, inoltre, assoggettate al rispetto delle disposizioni dettate dagli organi competenti di controllo e vigilanza territoriali.
In allegato, inoltre, i requisiti e le condizioni per per le imprese artigiane e le Pmi con dipendenti per accedere al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA), previsto nei contratti di lavoro dell’Artigianato, istituito una specifica azione per rispondere all’emergenza del COVID 19.
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