Tra le misure di contrasto all’evasione fiscale, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione (art. 1, commi 920-927, Legge n.205/2017).
Cambiano in primo luogo le regole relative alla documentazione della spesa. Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA che acquistano carburante per motori presso impianti stradali di distribuzione dovranno documentare la spesa obbligatoriamente tramite fattura elettronica e non sarà più possibile utilizzare la scheda carburante.
Restano fuori dalle nuove regole gli acquisti effettuati da consumatori privati. Nei loro confronti gli esercenti attività di distribuzione di carburante sono infatti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, quindi non dovranno rilasciare lo scontrino, ma saranno obbligati, sempre dal 1° luglio 2018 alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate.
Dal 1° luglio 2018 cambieranno anche le regole ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo poiché per usufruirne si richiede che l’acquisto di carburante sia comprovato oltre che da fattura elettronica anche da mezzi di pagamento elettronici: carte di debito, di credito o prepagate. Il pagamento con mezzi diversi, per esempio il denaro contante, sarà ovviamente possibile, ma non consentirà di esercitare i diritti fiscali spettanti. Le norme in tema di deduzione e detrazione peraltro non appaiono allineate posto che solo con riferimento all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA è previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrare possano individuarsi forme di pagamento alternative alle carte di credito o debito.
Vale la pena di ricordare che il D.L. 70 del 2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”) in un’ottica di semplificazione esonerava dall’obbligo di tenuta della scheda carburante (documento sostitutivo della fattura) coloro che effettuavano acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Tale regime, in vigore fino al 30 giugno 2018, di fatto rendeva i due sistemi di certificazione degli acquisti alternativi tra loro.
Le nuove disposizioni appaiono quindi decisamente sproporzionate se si pensa che l’obiettivo della stretta sugli abusi nell’autocertificazione dei costi per carburanti per beneficiare di deduzioni e detrazioni IVA illegittime, è ampiamente garantito dall’obbligo della fatturazione elettronica. Ledono inoltre il principio comunitario della neutralità dell’IVA stabilito dalla Direttiva 2006/112/CE ed il principio costituzionale della capacità contributiva, dal momento che l’indeducibilità di spese pagate in contanti determina la tassazione di un costo inerente all’attività d’impresa effettivamente sostenuto (articolo 53 Cost.).
In materia di Iva, la direttiva comunitaria non subordina la detraibilità dell’Imposta pagata ai fornitori all’utilizzo di specifiche modalità di pagamento ed è previsto, altresì, che gli stati membri non possano subordinare il recupero dell’imposta ad ulteriori condizioni rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva, a meno di una specifica richiesta di deroga.
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