Ripristino denuncia fiscale

Ripristino denuncia fiscale

Dopo quasi 2 anni dall’esclusione, è stato di nuovo ripristinato l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici rilasciata dall’Ufficio delle dogane per esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini.
Sono sottoposti a tale obbligo le seguenti fattispecie:
– gli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo che dovranno procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa;
– gli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Diversamente non sono obbligati:
– gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore della normativa di esclusione e quindi già in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
– Le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, rientranti nell’ambito degli esercizio di vicinato; media o grande struttura di vendita; attività commerciale già avviata la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane, assorbe la denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici. Dunque, qualora l’esercente si avvalga del modulo incardinato presso l’autorità comunale, non deve presentare la denuncia fiscale, sempreché la comunicazione sia stata trasmessa dal comune all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Esenzioni: Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it-Dogane -In un click –Accise –Modulistica) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie. Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per  ulteriori informazioni: Lisa Pellegrini 0583 4301123 pellegrini@cnalucca.it

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