Sacchetti per alimenti biodegradabili a pagamento

Sacchetti per alimenti biodegradabili a pagamento

Dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti per alimentari dovranno essere biodegradabili e compostabili. E’ l’effetto dell’entrata in vigore della legge 123 del 3 agosto scorso, che ha recepito la Direttiva UE n. 2015/720, rispetto alla quale l’Europa aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. La nota dolente per i consumatori è rappresentata dal fatto che tutti i sacchetti leggeri e ultraleggeri dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento, come avviene adesso per gli shopper monouso da spesa in vendita alle casse dei negozi e supermercati al prezzo di 10 centesimi circa.

Sono interessate dalle novità:

  • le attività di produzione delle borse di plastica, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
  • le attività di commercio all’ingrosso e/o all’utente finale che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;
  • le attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti per le quali riteniamo prudenzialmente che, se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi.

Le borse di plastica vengono così definite:

  • borse in plastica leggere: borse di plastica fornite per il trasporto con spessore delle singole pareti fino a 50 micron;
  • borse in plastica ultraleggere: borse di plastica fornite ai fini di igiene o come imballaggi primari per alimenti sfusi con spessore delle singole pareti fino a 15 micron (si tratta ad esempio dei sacchetti a fianco del banco ortofrutta o per la vendita a banco del pesce);
  • borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione delle materie plastiche in microframmenti.

Divieto di commercializzazione
È disposto il divieto di commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero (spessore inferiore a 50 micron), nonché delle altre borse che non rispettano le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche delle borse in plastica commercializzabili 
Possono essere commercializzate soltanto:
1) le borse in plastica biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (monouso), certificate da organismi accreditati;

2) le borse in plastica leggere riutilizzabili, che rispettano determinati spessori di maniglie interne ed esterne e determinate percentuali di plastica riciclata, a seconda che siano fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari o NON alimentari.
a) Caratteristiche per borse in plastica leggere riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari:
– maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con spessore > 200 micron e almeno il 30% di plastica riciclata;
– maniglia interna alla dimensione utile del sacco con spessore > 100 micron e almeno il 30% di plastica riciclata.
b) Caratteristiche per borse in plastica leggere riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi NON alimentari:
– maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con spessore > 100 micron e almeno il 10% di plastica riciclata;
– maniglia interna alla dimensione utile del sacco con spessore > 60 micron e almeno il 10% di plastica riciclata.
3) le borse di plastica ultraleggere (con spessore delle singole pareti fino a 15 micron), che rispettano le seguenti condizioni:
– biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432:2002;
– incremento progressivo della percentuale di materia prima rinnovabile: 40% dal 1/1/2018, 50% dal 1/1/2020, 60% dal 1/1/2021. Le percentuali sono determinate in base a standard UNI CEN/TS 16640 da organismi accreditati.
In merito all’utilizzo di materiali destinati al contatto con alimenti sono comunque salvaguardati gli obblighi di conformità alla normativa specifica, cosiddetta “MOCA” (DM 21/3/1973 e Regolamenti UE 10/2011; 1935/04; 2023/06) e il divieto di utilizzare plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

Distribuzione NON gratuita
Per le borse di plastica commercializzabili, ossia le borse leggere riutilizzabili, le borse di plastica ultraleggere e le borse monouso di plastica biodegradabili e compostabili conformi alla UNI EN 13432:2002 è disposto che la loro distribuzione non possa essere gratuita. Il prezzo di vendita delle borse di plastica, per singola unità, deve risultare distintamente negli scontrini o nelle fatture d’acquisto dei beni trasportati con tali borse. Alla cessione delle borse di plastica si applica l’aliquota Iva del 22%.

Informazioni ai consumatori
I produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine di informare i consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il disciplinare delle etichette o dei marchi UE.
Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in particolare ai consumatori, sono aggiunte anche quelle sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente e le misure per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell’utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse oxo-degradabili.

Sanzioni 
Per la violazione delle disposizioni sul divieto di commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore».
All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, polizia locale, ecc.).

Si invitano pertanto le attività che forniscono ai propri clienti le suddette tipologie di shopper ad accertarsi di acquistare articoli conformi alle nuove disposizioni di legge.

 

«Si tratta di un nuovo balzello che graverà sui consumatori e complicherà la vita alle imprese del settore», puntualizza Andrea Giannecchini, presidente  CNA della provincia di Lucca. «Se da un lato è necessario alzare il livello di impegno per aumentare la consapevolezza dei cittadini sugli impatti che le borse di plastica hanno sull’ambiente dall’altro non si può scaricare sempre i costi sui consumatori e sulle imprese della distribuzione: più corretto sarebbe stata una previsione legislativa capace di introdurre comportamenti virtuosi nella fase produttiva, imponendo l’utilizzo di materiali eco compatibili già nella fase primaria».

«Conviviamo allegramente», conclude la nota di CNA Lucca, «con milioni di produzioni di bottiglie di plastica difficili da smaltire, a tutti i livelli dalle acque alle bibite, senza che nessuno faccia o dica qualcosa e poi si cerca di intervenire sui micro sacchetti…è un po’ una contraddizione di sistema».

 

Per ulteriori informazioni e spiegazioni contattare gli uffici della CNA

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