Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva di inizio attività all’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva di inizio attività all’Ispettorato Territoriale del Lavoro

In attesa del rilascio delle necessarie indicazioni ministeriali per l’inoltro della comunicazione di inizio attività dei lavoratori autonomi occasionali secondo le modalità attualmente previste per i lavoratori a chiamata, si forniscono le seguenti indicazioni operative.


1) Soggetti interessati
L’obbligo riguarda le prestazioni rese dai “lavoratori autonomi occasionali”.
Tale particolare figura non gode di una caratterizzazione normativa specifica. Si tratta certamente di una prestazione di lavoro autonomo inquadrabile nell’art.2222 del c.c., le cui caratteristiche sono tuttavia ricavabili dalla giurisprudenza di riferimento alla quale si sono ispirati in particolare il Ministero del lavoro e l’INPS nel fornire nel corso degli anni le proprie indicazioni in proposito.
Lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro  prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto
occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto in particolare alla collaborazione coordinata continuativa vanno individuati, tendenzialmente nella:
• assenza del coordinamento con l’attività del committente;
• nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• nel carattere episodico dell’attività;
• nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
La durata della prestazione e il valore del corrispettivo stabilito non sono soggetti a limiti specifici (il limite di durata massima di 30 giorni era infatti previsto solo per le “mini-co.co.co.” ai fini della non assoggettabilità della Co.co.co. al vincolo del progetto, mentre il valore del corrispettivo vaconsiderato ai fini della soglia di
5.000 euro oltre la quale sorge l’obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata INPS).
Tuttavia, si tratta di elementi determinanti che occorre tenere in debita considerazione insieme all’occasionalità della prestazione.
Particolare attenzione va pertanto riservata ai seguenti elementi:
– mancanza di un accordo preventivo atto a vincolare la parti per il futuro. Nessun obbligo reciproco di future collaborazioni;
– prestazione resa dallo stesso lavoratore che non si ripeta con frequenza tale da non potersi più considerare occasionale ma bensì strutturale. Una prestazione è occasionale, episodica, se ha ad oggetto una prestazione unica ad esecuzione istantanea, occasionale e destinata a non protrarsi o ripetersi nel tempo;
– durata della prestazione coerente con la caratteristica principale del lavoro autonomo (raggiungimento di un Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione
preventiva di inizio attività all’Ispettorato Territoriale del Lavoro Vedi anche Storico obbiettivo e non mera messa a disposizione della propria forza lavoro), e che sia tale da non configurare l’inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Una prestazione è infatti continuativa se la continuità dell’adempimento dell’obbligazione è diretto a soddisfare un interesse durevole dell’altra parte.

2) Soggetti tenuti alla comunicazione
L’obbligo della comunicazione ricade sul committente.
Si evidenzia in proposito che:
– non è stato previsto l’obbligo di siglare per iscritto la prestazione occasionale ma semplicemente di comunicarne l’attivazione in via preventiva, senza peraltro  specificare quali dati inserire in tale comunicazione;
– l’adempimento di tale obbligo evita l’eventuale applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero qualora la prestazione eseguita venga ricondotta, a seguito di accertamento ispettivo o di contenzioso con il lavoratore,
ad un rapporto di lavoro subordinato.

3) Oggetto della comunicazione e modalità di trasmissione
Il committente deve preventivamente comunicare all’Ispettorato territoriale del Lavoro (I.T.L.) territorialmente competente in base a dove si svolgono i lavori, l’avvio dell’attività del prestatore occasionale.
In mancanza di ulteriori indicazioni nel merito, si ritiene che la comunicazione debba contenere:
– i consueti elementi identificativi sia del committente che del lavoratore, incluso il codice fiscale;
– la data di inizio della prestazione. Non riteniamo invece necessario indicarne né la durata, né la natura.
Si consiglia inoltre di effettuare la comunicazione entro il giorno precedente l’inizio dei lavori. In via del tutto eccezionale, qualora ciò non fosse possibile, in caso di inoltro della comunicazione nello stesso giorno di inizio dell’attività, specificare l’orario di inizio dell’attività stessa, che dovrà essere ovviamente successivo a quello di inoltro della comunicazione.
Per quanto concerne le modalità di trasmissione, in attesa dell’adeguamento dei sistemi online del portale dei servizi del Ministero del lavoro previsti per la comunicazione della chiamata dei lavoratori intermittenti anche a tale fattispecie, non resta che inoltrare la comunicazione tramite PEC alla PEC dell’ITL competente, riportando direttamente nel testo della mail i suddetti elementi.

4) Regime sanzionatorio
In caso di omessa o tardivo inoltro della comunicazione, il committente è sanzionato con l’applicazione sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non è possibile applicare la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.124/04, che consentirebbe in questo caso di applicare un importo pari al minimo previsto. Eseguendo il versamento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione dell’illecito, il trasgressore potrà pertanto beneficiare dell’applicazione
della sanzione in misura pari ad euro 833,34 (1/3 del massimo , art.16, l.689/81).

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