Per dare alle imprese un servizio sempre più chiaro, la Cna nazionale ha inviato alla Segretria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico una serie di richieste per cui ha ottenuto i seguenti chiarimenti:
- Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completate le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
- Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.