Superbonus 110% – Dopo la conversione al decreto rilancio dentro le seconde case e le villette a schiera – Attesi provvedimenti attuativi

Superbonus 110% – Dopo la conversione al decreto rilancio dentro le seconde case e le villette a schiera – Attesi provvedimenti attuativi

CNA NEWS TRIBUTARIE

N.° 73 – 29 luglio 2020

SUPERBONUS 110% – DOPO LA CONVERSIONE AL DECRETO RILANCIO DENTRO LE SECONDE CASE E LE VILLETTE A SCHIERA – ATTESI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

 Il Superbonus del 110% diventa definitivamente operativo per effetto della legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione al decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Come noto l’articolo 119 del decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (vedi News del 26 maggio 2020, n. 44).

In sede di conversione, al presente impianto normativo sono state apportate alcune modifiche di rilievo, quali:

  • l’inclusione nell’ambito di applicazione delle seconde case, come richiesto dalla CNA;
  • le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera). Sono escluse, invece, le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l’inserimento di nuove spese agevolabili, dal momento che la detrazione per l’isolamento termico è accessibile anche la coibentazione dei tetti, o ancora tra gli interventi per la climatizzazione invernale rientrano anche gli impianti a collettori solari;
  • l’applicazione anche agli interventi di demolizione e ricostruzione;
  • l’ingresso di nuovi soggetti beneficiari: onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ma anche le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Sono stati modificati i tetti di spesa, ora modulati in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e al tipo di intervento effettuato. A titolo esemplificativo, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’edificio, a fronte di un ammontare di spesa complessivo non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, si passa ora ai seguenti ammontari:

–       a condomini da due a otto unità immobiliari: il tetto di spesa è pari a 40 mila euro per unità;

–       a condomini sopra le nove unità immobiliari: il tetto di spesa scende a 30 mila euro per unità;

–       ad edifici unifamiliari o plurifamiliari: il tetto di spesa sale a 50 mila euro per unità.

Resta confermata l’importante novità, introdotta dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, che riconosce la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Pertanto, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili.

Con riferimento all’asseverazione tecnica, in sede di conversione si è proceduto alla modifica del comma 13 dell’articolo 119 in esame, dal momento che questa risulta ora necessaria non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, ma anche ai fini del riconoscimento della detrazione del 110%.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato, nella recente guida fiscale a commento del superbonus del 110%, che trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi che danno diritto alle detrazioni di cui al citato articolo 121 del Decreto Rilancio, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o la cessione, il contribuente deve acquisire anche:

–          il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;

–          la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Ancora l’Agenzia precisa, nella predetta guida fiscale, che “l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione”.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo del Mise, che renderanno davvero operativo l’ecobonus 110% e definiranno le modalità di cessione del credito e dello sconto in fattura.

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